È ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 .
È questa l’importante ed assolutamente innovativa decisione assunta con Ordinanza dal Tribunale di Lecce (Giudice Dott.ssa Silvia Saracino) che ha dunque ammesso la costituzione di parte civile del Codacons di Lecce, nota associazione ambientalista e dei consumatori, nel processo che si sta svolgendo a Lecce nei confronti della società TAP.
La Società è chiamata a rispondere per reati commessi nel proprio interesse ed a proprio vantaggio.
Una decisione, quella del Tribunale di Lecce, particolarmente “preziosa” perché s’inserisce nel dibattito senza subirlo, fornendo un contributo autorevole che costituisce un nuovo ed importante precedente che ci auguriamo possa avere forza propulsiva alla formazione di un indirizzo maggioritario nelle Corti di merito ed infine nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Le argomentazioni giuridiche che abbiamo rappresentato in aula per conto del Codacons, hanno dunque retto al vaglio del Giudice di primo grado trovando il giusto riconoscimento nelle motivazioni contenute nell’ordinanza del Tribunale di Lecce che nella motivazione ha ritenuto “di aderire all’indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente, nell’ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente da reato”
In particolare il Tribunale, accogliendo le tesi della difesa del Codacons di Lecce, ha ritenuto che “possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’Ente a norma dell’Art. 185 c.p., come richiamato dall’Art. 74 c.p.p.”
Contestualmente il Tribunale di Lecce ha sottolineato come “il rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 231/2001 consente l’estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l’estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato, sempre in quanto compatibile”
Ricordando che il D.lgs 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa dell’Ente da reato e che il dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza sulla possibile costituzione diparte civile è molto acceso, il Tribunale, con una decisione lineare e priva di incongruenze si è spinto oltre ed ha offerto all’interprete una elaborazione giurisprudenziale assolutamente meritevole di considerazione.
Per il Tribunale infatti vanno valorizzati diversi argomenti:
– Argomento letterale: “quando il legislatore ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato” come nel caso della materia di informazione di garanzia che espressamente integra la disciplina codicistica sul punto (Art. 57 ) o come nel caso degli artt. 62-64 che regolano i procedimenti speciali o gli artt. 53 e 54 in materia di sequestri preventivi e conservativi che, invece, “prevedono caratteristiche autonome rispetto ai corrispondenti istituti del codice di rito”. Invece, sottolinea il Tribunale di Lecce nessuna norma del decreto 231/2001 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente;
– Argomento storico-interpretativo: per cui che “nessun argomento si può trarre in proposito dalla relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001, che non contiene alcuna indicazione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente”;
ed infine
– Argomento sistematico: per il Tribunale di Lecce «non si rinviene alcun ostacolo a tale interpretazione estensiva nella disciplina specifica in tema di accertamento dell’illecito amministrativo». In quanto “vi è stretta connessione tra reato e responsabilità da reato degli Enti sia con riferimento ai criteri d’imputazione oggettiva dei reati all’ente – rappresentati dal riferimento nell’Art. 5 all’interesse o al vantaggio, alternativi e concorrenti tra loro, – che nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico.” per cui, conclude il Tribunale, “non può escludersi che dal fatto dell’Ente (cd. Colpa di organizzazione; deficit di organizzazione e di controllo rispetto ad un modello di diligenza esigibile, ex artt. 6 e 7 del D.L.vo 231/2001), possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente, che lo obbliga, a norma dell’Art. 185 c.p., come chiamato dall’art. 74 c.p.p.”