Avv. Cristian Marchello – Avv. Piero Mongelli
Il fatto:
in seguito alla morte di un correntista di un istituto di credito, si apriva la successione di tre chiamati all’eredità i quali avviavano l’attività burocratica necessaria alla procedura di liquidazione, in loro favore, del conto corrente intestato al de cuius.
Accadeva che nelle more di tali operazioni (certificato di consistenza – dichiarazione di successione e successivo deposito presso la banca) uno degli eredi veniva a mancare lasciando, quale erede testamentario universale uno degli altri coeredi che, quindi, subentrava nella relativa posizione giuridica. Presentata, da parte di quest’ultimo, regolare dichiarazione di successione presso la competente Agenzia delle Entrate e depositato il tutto presso l’istituto di credito, quest’ultimo frapponeva ostacoli burocratici alla pronta liquidazione del c/c che, infatti, non avveniva.
I due eredi rimasti, a questo punto, dopo le regolari istanze di liquidazione e determinazione di consistenza del c/c, cadute sostanzialmente nel vuoto, decidevano di rivolgersi al Tribunale con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c..
Con la domanda le parti chiedevano al Giudice di disporre l’immediata chiusura del c/c, con il calcolo definitivo delle spese sullo stesso operanti, l’emissione della certificazione del credito successorio e la conseguente liquidazione della somma presente sul c/c in favore degli eredi rimasti.
In seguito alla verifica documentale prodotta, il Tribunale decideva di accogliere la domanda e disponeva la liquidazione in favore degli eredi rimasti e secondo le quote di propria spettanza del c/c ancora intestato al de cuius originario.
Il Tribunale ha accertato sia la sussistenza del fumus boni iuris, sia il periculum in mora che sono i due requisiti fondanti l’emissione di un provvedimento di urgenza.
Infatti, il Tribunale afferma che si è dimostrata la qualifica dei ricorrenti di eredi, con il conseguente diritto di essere destinatari delle somme depositate sul c/c intestato al de cuius, mentre, con riferimento al periculum in mora ha statuito che “…considerato la necessità di ricorrere a risorse personali da parte degli eredi onde far fronte a debiti ereditari (incontestati), distraendole da diverse esigenze, integra di per sé sola un’irrimediabile frustrazione del diritto del proprietà su di esse, soprattutto se sorretta da alcune, neppure minima, necessità”
Il commento:
La statuizione in commento appare rilevante sotto due punti di vista tra loro intersecanti: il primo, afferente al fumus boni iuris, integra un principio di celerità da parte dell’istituto di credito che deve quindi procedere alla liquidazione del c/c del de cuius non appena in possesso dei documenti necessari, prima fra tutti la dichiarazione di successione. Infatti, a fronte di tale produzione non possono frapporsi tempistiche eccessive o procedure eccessivamente burocratizzanti che tendono ad allungare i tempi di liquidazione delle somme. In ultima analisi, infatti, non può configurarsi a carico dell’istituto di credito, da lato l’obbligo ad una approfondita verifica dei titoli successori, e dall’altro l’accertamento di esistenza di eventuali contestazioni successorie da parte degli eredi.
Il comportamento di controllo richiesto alla banca, infatti, non può che essere quello adeguato ad una normale gestione della pratica ed all’agire del buon padre di famiglia, per converso, l’istituto di credito non può frapporre la necessità di approfondimenti burocratici eccessivi per allungare sine die (con conseguente maturazione delle spese di tenuta del c/c oltre che di gestione della liquidità) la chiusura dello stesso e la liquidazione in favore degli eredi.
Sotto l’altro profilo, è interessante la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il periculum in mora sulla base della eccessiva e non necessitata contrazione del diritto di proprietà sulle somme personali distratte dai normali utilizzi per far fronte ad esigenze derivanti dalla successione (l’esistenza di eventuali debiti – legati e quant’altro), esigenze che potrebbero ben essere coperte parzialmente e/o totalmente a seconda dei casi dai beni caduti in successione.
La decisione appare vieppiù interessante da un punto di vista processuale poiché individua nello strumento del ricorso d’urgenza un utile e tempestivo strumento di tutela considerando il vuoto legislativo sul punto. Infatti, sia la normativa speciale bancaria sia quella generale non individuano in modo specifico il mezzo di tutela che gli eredi possano intraprendere nel caso in cui la Banca persiste in un ingiustificato atteggiamento dilatorio, almeno sino ad ora.