15 Marzo 2023

LE FAQ in materia di Condominio

In collaborazione Con I.Gest partner di Legaliter.it
di Avv. Cristian Marchello

Posso chiedere il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffrescamento e sostituirlo con un impianto autonomo?

Il legislatore con la riforma della disciplina del condominio attuata con la Legge n. 220 del 2012, ha inserito il comma 4 dell’art. 1118 c.c. prevedendo che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. L’onere della prova è a carico del condomino che chiede di distaccarsi.

La norma prevede inoltre che il condomino che rinuncia all’impianto centralizzato resta tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato e per la sua conservazione e messa a norma, trattandosi di bene comune.

Sono un inquilino con regolare contratto di locazione ad uso abitativo. Posso partecipare all’assemblea dei condomini?

L’art. 10 della Legge n. 392 del 1978 prevede un’assemblea condominiale allargata alla partecipazione degli inquilini, sia pure per determinate materie.

Il conduttore ha il diritto di partecipazione e di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locato, nelle assemblee che hanno all’ordine del giorno la decisione su questioni relative alle spese e alle modalità di gestione del servizio di riscaldamento e di condizionamento dell’aria.

L’inquilino ha invece diritto di intervento, senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Posso installare un sistema di videosorveglianza per controllare il portone di accesso al condominio?

L’art. 1122 ter del codice civile attribuisce espressamente all’assemblea condominiale il compito di decidere l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza per il controllo delle stesse. La delibera dell’assemblea condominiale è valida se approvata con la maggioranza di cui all’art. 1136 comma 2 del codice civile e dunque con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio. L’installazione dei sistemi di videosorveglianza, sia che riguardi le parti comuni che quelle di esclusiva proprietà, può avvenire solo nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Posso tenere in casa un animale domestico anche se il regolamento condominiale me lo vieta?

La riforma del condominio attuata con la Legge n. 220 del 2012 ha introdotto il comma 5 dell’art. 1138 del codice civile il quale vieta espressamente l’inserimento nel regolamento condominiale di norme che proibiscano ai condomini di possedere o detenere animali domestici. Peraltro, anche prima della riforma la Corte di Cassazione era intervenuta per stabilire che il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, non potendo detti regolamenti limitare facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente ed in esclusiva.

Quali sono le maggioranze necessarie per la costituzione dell’assemblea e per la validità delle delibere?

La materia è regolata dall’art. 1136 del codice civile. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Invece in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’intero edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio. Per quanto riguarda la validità delle delibere, in prima convocazione sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio. Occorre tuttavia considerare che per determinate materie la legge può prevedere maggioranze specifiche o addirittura l’unanimità dei consensi.


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