sentenza 899/2021 della Commissione Tributaria Provinciale Lecce
“Gli immobili che versano in stato di fatiscenza, degrado e che non siano collegati ad alcuna rete pubblica cittadina, per i quali il proprietario non abbia potuto procedere alla variazione dei dati catastali diretta a qualificarli come unità collabenti (ossia prive di rendita catastale) per esservi stato oggettivamente impossibilitato, devono comunque intendersi privi di rendita catastale e, pertanto, non possono essere assoggettati ad IMU”.
È questo l’importante principio sancito dalla seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la recente Sentenza N. 899/2021 del 26 Maggio 2021.
Il caso.
Il proprietario di alcuni locali commerciali, nel lontano 1993, aveva subito il pignoramento di tali immobili da parte di un istituto bancario e gli stessi erano stati perciò sottratti alla sua disponibilità ed erano stati affidati ad un custode giudiziario.
Nel 2019, dopo ben 26 anni, la giustizia ordinaria aveva accertato che il mutuo, sulla base del quale i locali commerciali in questione erano stati pignorati, non era mai stato effettivamente erogato in favore del loro proprietario.
A distanza di oltre un quarto di secolo, quindi, le chiavi dei locali commerciali pignorati erano state finalmente riconsegnate al loro proprietario.
Durante questo lunghissimo arco temporale, ovviamente, il proprietario dei locali commerciali non aveva potuto prendersene cura, essendone stato spossessato, ed essi erano così giunti a versare in uno stato di assoluta inutilizzabilità.
Non appena rientrato in possesso delle chiavi, il proprietario aveva immediatamente avviato la pratica di aggiornamento catastale diretta a far dichiarare i propri locali commerciali quali unità collabenti, ossia unità prive di rendita catastale e perciò non assoggettate ad IMU, pratica che non aveva potuto avviare precedentemente stante l’indisponibilità dei locali commerciali e l’impossibilità di effettuare il sopralluogo necessario ai fini dell’esito positivo della pratica medesima.
Tali locali commerciali erano stati perciò dichiarati quali unità collabenti solo con decorrenza dal 2019.
A questo punto, oltre al danno causatogli dal non aver potuto beneficiare dei locali commerciali di sua proprietà, dal non averli potuti sfruttare economicamente e dal decremento di valore degli stessi, il proprietario si era visto notificare anche la beffa, nelle forme di un avviso di accertamento del Comune in cui sono ubicati gli immobili, con cui gli era stato richiesto il pagamento dell’IMU relativa alle annualità durante le quali non aveva potuto minimamente disporre dei propri locali commerciali.
Tale richiesta di pagamento era stata emessa nonostante tali locali commerciali, in tali annualità, versassero già in uno stato di degrado tale che, se al proprietario fosse stato consentito di procedervi, sarebbero certamente stati classificati quali unità collabenti e sarebbero perciò stati esentati dal pagamento dell’IMU.
Il proprietario, ingiustamente pignorato e tassato, ha deciso perciò di proporre ricorso ed i giudici tributari gli hanno dato ragione, affermando che, qualora venga provato che un immobile versi in uno stato di degrado tale da considerarsi privo di rendita catastale e dimostrato che al relativo aggiornamento catastale il proprietario non abbia potuto procedere per impossibilità oggettiva data dall’indisponibilità dell’immobile medesimo dovuta a fattori estranei alla sua volontà, l’immobile stesso deve considerarsi comunque privo di rendita catastale e perciò non assoggettato al pagamento dell’IMU.
Si tratta di una sentenza dalla forte carica, che non si limita ad una fredda applicazione di norme, ma che le interpreta in maniera tale da ristabilire una giustizia sostanziale che, troppe volte, manca nelle aule della giurisdizione tributaria.
L’importante decisione è stata ottenuta grazie al patrocinio dell’Avv. Giorgio Frigoli e dell’Avv. Cristian Sturdà.